FUNAI

Cos'è FUNAI:

FUNAI è l'acronimo di Fundação Nacional do Índio, un'agenzia del governo brasiliano che si occupa di tutte le questioni riguardanti le comunità indigene e le loro terre.

FUNAI è stato creato con la legge n. 5.371 del 5 dicembre 1967, per proteggere e sostenere gli indiani, promuovendo politiche per lo sviluppo sostenibile delle popolazioni indigene.

Gli scopi del FUNAI includono il follow-up di azioni volte a proteggere la salute e l'educazione delle popolazioni indigene, la diffusione delle loro culture, nonché a condurre ricerche per raccogliere dati statistici sulla popolazione indigena in Brasile.

Fa anche parte degli obblighi di FUNAI garantire che vi sia partecipazione delle popolazioni e delle organizzazioni indigene nei programmi statali che definiscono le politiche che li riguardano.

La missione di FUNAI è di promuovere e proteggere i diritti degli indiani, preservando le loro culture, lingue e tradizioni, e monitorare le loro terre per prevenire gli attacchi di taglialegna, cercatori d'oro e altri, evitando di usurpare le ricchezze che appartengono al patrimonio indigeno e che mettono a repentaglio la conservazione delle comunità.

Secondo il decreto n. 7.778 del 27 luglio 2012, che approva lo statuto e la tabella di dimostrazione delle tariffe della Commissione e le funzioni gratificate della Fondazione nazionale indiana, FUNAI ha come scopo:

I - proteggere e promuovere i diritti delle popolazioni indigene, a nome dell'Unione;

II - formulare, coordinare, articolare, monitorare e garantire il rispetto della politica indigenista dello Stato brasiliano, sulla base dei seguenti principi:

a) riconoscimento dell'organizzazione sociale, dei costumi, delle lingue, delle credenze e delle tradizioni delle popolazioni indigene;

b) rispetto per gli indigeni, le loro comunità e organizzazioni;

c) garantire la legge originaria, l'inalienabilità e l'indisponibilità delle terre che tradizionalmente occupano e l'usufrutto esclusivo delle loro ricchezze;

d) garantire alle popolazioni indigene isolate dall'esercizio della loro libertà e delle loro attività tradizionali senza l'obbligo di contattarle;

e) garantire la protezione e la conservazione dell'ambiente nelle terre indigene;

f) garantire la promozione dei diritti sociali, economici e culturali alle popolazioni indigene;

g) garantire la partecipazione delle popolazioni indigene e delle loro organizzazioni in organismi governativi che definiscono politiche pubbliche che li riguardano;

III - amministrare i beni del patrimonio indigeno, ad eccezione di quelli la cui gestione è stata attribuita agli indigeni o alle loro comunità, secondo quanto previsto dall'art. 29, e può anche amministrarli tramite espressa delega di parti interessate;

IV - promuovere e sostenere indagini, censimenti, analisi, studi e ricerche scientifiche sulle popolazioni indigene al fine di promuovere e diffondere le loro culture;

IV - promuovere e sostenere indagini, censimenti, analisi, studi e ricerche scientifiche sulle popolazioni indigene, mirando alla valorizzazione e alla diffusione delle loro culture;

V - monitorare le azioni e i servizi di assistenza sanitaria delle popolazioni indigene;

VI - monitorare le azioni e i servizi di educazione differenziata per le popolazioni indigene;

VII - promuovere e sostenere lo sviluppo sostenibile nelle terre indigene, secondo la realtà di ogni popolo indigeno;

VIII - risvegliare, attraverso mezzi di diffusione, l'interesse collettivo per la causa indigena;

IX - esercitare il potere della polizia in difesa e protezione delle popolazioni indigene.